Buone notizie per i genitori che ricevono l’assegno di mantenimento, sia per gli assegni periodici disposti nei giudizi di separazione, sia per quelli previsti nei giudizi di divorzio oltre che per quelli emessi in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
La Riforma Cartabia (entrata in vigore il 28 febbraio 2023) prevede all’art. 473 bis.37 c.p.c. che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni, può richiedere il pagamento diretto al terzo tenuto (datore di lavoro) a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato.
In questo caso deve notificare direttamente al terzo il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita e darne comunicazione al debitore.
Si tratta di una svolta importante che rende molto più celere la procedura senza chiedere un provvedimento giudiziale: in caso di separazione, divorzio e procedimenti tra ex conviventi, chi vanta il diritto a ricevere l’assegno può fare richiesta di corresponsione di quanto dovuto dall’ex coniuge direttamente al terzo tenuto a corrispondere periodicamente all’obbligato somme di denaro.
Anche il mancato pagamento di una sola mensilità sarà sufficiente per autorizzare il creditore a procedere, dopo aver messo in mora il debitore e l’inadempimento si è protratto per almeno trenta giorni.
Il datore di lavoro non potrà rifiutarsi di pagare le somme direttamente al beneficiario dal mese successivo a quello in cui gli è stata notificata il provvedimento concessorio: in caso contrario, il creditore potrà agire esecutivamente direttamente nei suoi confronti. A differenza del pignoramento dello stipendio, inoltre, non si prevede alcun limite percentuale: il coniuge/genitore potrà chiedere il versamento dell’intera somma (dovutagli) anche laddove questa superi il quinto o la metà dello stipendio del debitore.
Alcuni clienti hanno già potuto apprezzare gli effetti di tale importante innovazione.