Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tempestività della notifica dell’atto (che per il notificante, come pacifico, è la data di consegna all’ufficiale giudiziario – Corte Cost. n. 28/04, dopo essenziale Corte Cost. 477/02) può essere desunta dal timbro apposto sull’atto recante la data e il numero cronologico, a nulla rilevando la mancanza della firma dell’ufficiale giudiziario accettante (Cass. n. 14294/07; 15707/05; 6836/05). Data e numero cronologico che fanno fede in mancanza di specifica contestazione di corrispondenza al vero (Cass. Civ., Sez. Tributaria, n. 8227 del 4.4.2013).
Pertanto, in mancanza di specifica contestazione di corrispondenza al vero, data e numero cronologico fanno fede fino a querela di falso (Cass. Civ., Sez. Tributaria, n. 8227 del 4.4.2013).
Ed invero, per il principio di scissione degli effetti della notificazione, ai fini della tempestività dell’impugnazione il momento di perfezionamento per il notificante è costituito dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Secondo costante orientamento dei giudici di legittimità, qualora non venga esibita la ricevuta di cui all’art. 109 del D.P.R. 15.12.1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto su tale atto, recate il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile.
Infatti, le risultanze del registro cronologico che l’ufficiale tiene ai sensi dell’art. 116, comma 1, n. 1, del citato D.P.R. n. 1229 del 1959, fanno fede fino a querela di falso (ex multis, Cass. 20.10.2015, n. 21281).
Nello stesso solco, più di recente, la Corte ha ribadito che “il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione, è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile” (Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 3124/18, depositata l’8 febbraio 2018).