Chi risponde della morte derivante dalla caduta su un tratto di strada comunale dissestato?
Il Comune è responsabile, ex art. 2051 c.c., per la morte derivante dalla caduta su un tratto di strada comunale dissestata, qualora non abbia collocato un parapetto a protezione del dislivello. L’entità del risarcimento dei danni, però, deve essere eventualmente ridotta qualora la condotta imprudente della defunta (legata alle sue condizioni fisiche ed alla pregressa conoscenza dei luoghi), ai sensi dell’art. 1227 c.c., abbia contribuito alla causazione dell’evento configurandosi quale caso fortuito.
C.d.A. di Salerno n. 1203/2021
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sez. Civile, lo scorso luglio ha condannato un Comune della Provincia di Salerno ad un risarcimento di oltre settecentomila euro in favore dei nostri assistiti, eredi di un’anziana signora deceduta a seguito di complicanze dovute alla caduta su tratto di strada comunale dissestato, con vuoto non segnalato.
L’Ente convenuto ha sostenuto la propria estraneità all’evento, ritenendo che l’incidente fosse addebitabile unicamente alla condotta poco diligente della vittima, la quale, nonostante la conoscenza di quei luoghi perché prospicienti la sua abitazione, non aveva prestato la dovuta attenzione, inciampando accidentalmente. Pertanto, ha eccepito la prevedibilità dell’evento da parte della malcapitata, in uno all’assenza di un’obiettiva situazione di pericolo ed alla mancanza di nesso causale tra la caduta e la condotta del Comune. Ha pure sostenuto che la morte della anziana donna non fosse addebitabile a quella caduta, bensì a problemi fisici preesistenti.
La difesa degli eredi della defunta ha valorizzato la condotta colposa dell’Ente, che non aveva adottato le misure idonee a prevenire i danni derivanti dal dissesto della strada, avendo tenuto – di fatto – un contegno del tutto omissivo rispetto agli obblighi di sicurezza a tutela degli utenti.
La Corte, se da un lato ha sostenuto che la conoscenza dello stato dei luoghi, ovvero la pendenza della strada, avrebbe dovuto imporre al pedone una maggiore prudenza, dall’altra ha rilevato come l’evento non si sarebbe comunque verificato se il Comune avesse collocato un parapetto a protezione del dislivello. Quindi ha riconosciuto che la morte era conseguenza della caduta nel punto di dislivello privo di parapetto.
Da qui la condanna al risarcimento dei danni.
L’Ente ha la possibilità di impugnare la decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ma, nelle more, in mancanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, il Comune è tenuto comunque a corrispondere il dovuto.