Sulla rivista online “Diritto e Giustizia” è stato pubblicato un articolo inerente una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9066/2020, relativa ad un ricorso per regolamento di competenza presentato dall’Avv. Giuseppe Palmieri.
La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva prospettata, ai sensi della quale nel caso in cui, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, l’azione civile venga esercitata dal danneggiato nella sede sua propria, non contro lo stesso soggetto imputato, bensì contro colui che nel giudizio penale assumerebbe la parte di responsabile civile, il giudizio successivamente instaurato non può e non deve essere sospeso, e ciò in quanto l’art. 75, comma 3, c.p.p. richiede espressamente che lo stesso sia stato instaurato nei confronti del “solo” imputato.
Si riporta, di seguito, l’articolo della rivista “Diritto e Giustizia” del 20.5.2020.
Risarcimento danni per diffamazione: sussiste rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e civile?
Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto il reato di diffamazione ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia di risarcimento danni. Infatti, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma…
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 9066/20; depositata il 18 maggio)
… occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 9066/20 depositata il 18 maggio.
Attivato il giudizio nei confronti della banca per il risarcimento dei danni patiti in seguito ad una lettera diffamatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio, l’attore propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. emessa dal Tribunale. La sospensione del procedimento civile si era resa necessaria, a parere del Tribunale, a causa dell’identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i procedimenti, ossia quello civile nei confronti della banca e quello penale nei confronti dell’autore materiale della lettera.
Secondo la Cassazione il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto i due giudizi non si svolgono nei confronti degli stessi soggetti. Inoltre, prosegue la Corte, la sospensione non è giustificata neppure dal fatto che i due procedimenti abbiano ad oggetto gli stessi fatti, ma occorrerebbe che presupposto per l’accoglimento della domanda in sede civile fosse l’accertamento della sussistenza del reato in sede penale.
A tal proposito, la Suprema Corte richiama la sentenza n. 6510/2016, ai sensi della quale “…non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale”. Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso e decide per la caducazione del provvedimento di sospensione.